Art. 1
E' costituita un’associazione denominata “Associazione Nazionale Infermieri di Medicina Interna Ospedaliera, ( ANÌMO)”Art. 2 (sede)
L'associazione ha sede in Roma Via Rodolfo Lanciani 2.L’Associazione ha rappresentanze organizzate su base regionale, aventi lo scopo di promuovere le attività dell’associazione e la formazione ECM (Educazione Continua in Medicina), in dimensioni congrue a quanto stabilito dalle normative vigenti sia d’emanazione del governo centrale che regionale, attraverso le fonti normative aventi forza di legge.
Con propria delibera il Consiglio Direttivo puo’ trasferire altrove la sede, istituire uffici, delegazioni e sedi sia in Italia che all'estero.
Art. 3 (scopi)
L'associazione è apolitica e apartitica, non ha scopi di lucro ed ha finalità esclusivamente culturali. Sono scopi e compiti dell'associazione:- Promuovere ed organizzare iniziative, come riunioni, incontri scientifico-culturali, congressi, predisposizione e implementazione di linee guida, allo scopo di incentivare e migliorare la cultura e la preparazione infermieristica nel campo della Medicina Interna.
- Promuovere e favorire l'istituzione e la realizzazione di corsi di perfezionamento e d’aggiornamento d’interesse internistico.
- Collaborare con le Autorità politiche ed amministrative nella promozione e nello sviluppo d’iniziative atte a migliorare le strutture ospedaliere di Medicina Interna, con particolare riguardo alle tematiche assistenziali.
- Promuovere la ricerca infermieristica nel campo dell’organizzazione assistenziale ospedaliera al malato internistico.
- Realizzare programmi annuali d’attività formativa ECM (Educazione Continua in Medicina) per l’aggiornamento professionale e la formazione permanente degli associati, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale, secondo quanto indicato dalla Commissione Nazionale per la Formazione continua in Medicina e dall’Unione Europea.
Art. 4 (finanziamenti)
Le attività dell’Associazione sono finanziate attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati. Non sono ammessi i finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) anche se forniti attraverso soggetti collegati all’Associazione.Art. 5 (patrimonio)
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:- Quote annuali di associazione;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Tutti i beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo siano di proprietà dell'Associazione;
- Eventuali erogazioni, contributi volontari, donazioni e lasciti;
- Eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
Art. 6 (devoluzione del patrimonio)
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.E’ obbligatorio devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 90, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 7 (rendiconto economico)
Il Rendiconto Economico comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere sottoposto per l'approvazione, dandone preventiva ed ampia pubblicità all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di comprovate esigenze il consiglio direttivo può fissare una proroga di non oltre 60 giorni per la presentazione del rendiconto consuntivo all'Assemblea.Art. 8 (soci)
Possono aderire all’Associazione tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, che si occupano della disciplina professionale della Medicina Interna, del settore specialistico o disciplina del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), che l’Associazione rappresenta senza alcuna discriminazione alcuna in relazione del luogo di lavoro. I soci si distinguono in:- soci ordinari;
- soci aggregati;
- soci onorari
Art. 9
Le disposizioni contemplate nel presente statuto sono rivolte, con riferimento a ciascuna categoria di soci, a disciplinare in modo informale i rapporti associativi e le modalità associative, garantendo l’effettività del rapporto medesimo ed escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo i casi di decesso, di recesso o di esclusione appositamente disciplinate.I Soci sono tenuti al pagamento della quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Art. 10 (socio onorario)
Sono Soci Ordinari gli operatori sanitari che abbiano inoltrato regolare richiesta.Essi sono: infermieri e coordinatori, di Medicina Interna o che in ogni caso ad essa fanno riferimento, delle strutture ospedaliere, universitarie, pubbliche e private.
I Soci Ordinari sono altresì tenuti al pagamento della quota annuale di associazione nella misura e con le modalità che saranno determinate dal Consiglio Direttivo.
Il ritardo nel pagamento oltre la chiusura dell’esercizio cui l’annualità si riferisce potrà costituire causa di esclusione del Socio.
I Soci Ordinari hanno diritto all’elettorato attivo e passivo nell’ambito sociale.
I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci.
Art. 11 (socio aggregato)
I Soci Aggregati, che vengono ammessi a far parte dell’Associazione con le modalità di cui all’articolo precedente, possono essere scelti fra coloro che, pur non avendo le caratteristiche di cui al precedente articolo 10, si sono occupati con particolare impegno e competenza di Medicina Interna o di attività tecniche ad essa attinenti.I Soci Aggregati non hanno diritto di voto alle Assemblee, ma possono prendervi parte.
Art. 12 (socio onorario)
La qualifica di Socio Onorario è conferita dal Consiglio Direttivo e spetta a personalità eminenti nel mondo della medicina interna.Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa.
Art. 13 (diritti sociali)
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci in regola col versamento delle quote sociali, nonché a tutti i soci onorari.Tutte le cariche sociali non sono retribuite, salvo rimborso di spese a coloro che svolgono compiti su indicazione o richiesta degli organi statutari.
Art. 14 (decadenza della qualifica di socio)
Il Socio è dichiarato decaduto, su proposta del Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:- morosità reiterata nel versamento delle quote annuali;
- accertamento della mancanza dei requisiti previsti dal presente statuto;
- inosservanza dei deliberati del direttivo;
- assunzione di atteggiamenti e comportamenti in contrasto con gli scopi e gli interessi dell’Associazione;
- la sospensione temporanea dall’Albo Professionale corrispondente ad analogo periodo di sospensione dall’Associazione;
- radiazione dall’Albo Professionale
Il Socio può sempre recedere dall’Associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato.
La dichiarazione deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed al Presidente dell’Associazione e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
Il Socio, che abbia receduto o che sia stato escluso o che comunque abbia cessato di far parte della Associazione, non può chiedere in restituzione i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell’ Associazione stessa.
Art. 15 (organi sociali)
Gli organi dell’Associazione sono:- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 16 (convocazione assemblea generale)
L’Assemblea Generale è sovrana e viene convocata dal Presidente, in sede ordinaria, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (rendiconto economico), del rendiconto finanziario, del bilancio preventivo, viene convocata in occasione dei Congressi Nazionali della Associazione.L’Assemblea Generale viene inoltre convocata nel caso in cui se ne ravvisi la necessità, ovvero a seguito di richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o a mezzo fax o posta elettronica almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante pubblicazione dell’avviso di convocazione sul sito dell’associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione.
Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.
L’Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, oppure dal Consigliere più anziano presente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario, anche non Socio, per la redazione del verbale. Quando occorra, il Presidente provvede alla nomina di due scrutatori. Spetta al Presidente di verificare la regolarità del diritto di intervento all’Assemblea. Possono intervenire all’Assemblea tutti i Soci, purché in regola con il pagamento delle quote sociali.
L’Assemblea si reputa validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida quale che sia il numero degli intervenuti; in entrambi i casi l’Assemblea delibera validamente a maggioranza dei votanti.
Salvo disposizioni contrarie di Leggi e regolamenti le votazioni si effettuano per alzata di mano; le deliberazioni relative alla nomina degli organi sociali, tuttavia, si effettuano a scrutinio segreto.
L’Assemblea elegge, a scrutinio segreto, i referenti regionali, che comporranno il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori.
Sono ammessi alla candidatura di referente regionale solo i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.
Ogni socio può presentare la propria candidatura a referente regionale purchè la stessa sia controfirmata per adesione da almeno dieci soci.
Le candidature dovranno essere comunicate per iscritto al Direttivo almeno 30 (trenta) giorni prima dell’Assemblea Elettorale In sede ordinaria l’Assemblea Generale delibera sull’approvazione del bilancio consuntivo (rendiconto economico), bilancio preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti degli organi sociali e su quanto ad essa demandato per Legge o per Statuto.
In sede straordinaria l’Assemblea delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell’Associazione, sulla nomina dei liquidatori sulla devoluzione del patrimonio.
In particolare, per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, sono necessari la presenza di almeno un decimo dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno due quarti dei soci.
I Soci che desiderano introdurre argomenti di discussione nell’ordine del giorno sono tenuti a farne richiesta scritta, indirizzata alla Segreteria, almeno tre mesi prima della convocazione annuale dell’Assemblea.
Art. 17 (consiglio direttivo nazionale)
L'associazione è diretta da un Consiglio Direttivo Nazionale, eletto dall'assemblea degli associati con le modalità previste all'art.16 dello Statuto e per la durata di tre anni.Il Consiglio Direttivo è formato da referenti per ogni regione geografica.
Il Consiglio Direttivo elegge, nel proprio ambito alla prima seduta il Presidente.
Il presidente nomina tra i membri del consiglio direttivo il Vicepresidente e il Tesoriere. Nomina inoltre il segretario fra i soci dell’Associazione.
La durata delle cariche di Presidente e Vice-presidente è di tre anni.
Se, nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica provvederanno a sostituirli nominando un consigliere tra i referenti regionali in carica.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno o su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri; la partecipazione al consiglio Direttivo non ammette deleghe.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
Al Consiglio direttivo spetta il compimento di ogni atto necessario o utile al perseguimento degli scopi dell'associazione che non sia espressamente attribuito alla competenza dell'assemblea o degli altri organi dell'associazione medesima.
Il consiglio è investito di tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.
In particolare, il consiglio direttivo provvede a:
- attuare l'indirizzo generale approvato dall'assemblea;
- scegliere le politiche strategiche da promuovere a livello nazionale e locale finalizzate alla promozione, allo sviluppo della qualità assistenziale sanitaria e sociale e delle prestazioni professionali nelle attività assistenziali, didattiche e di ricerca;
- diffondere pubblicazioni di attività sia nazionali che regionali e su argomenti inerenti lo specifico infermieristico;
- amministrare il patrimonio dell'associazione e redigere il rendiconto economico e finanziario dell’attività complessiva dell’associazione stessa;
- deliberare data e luogo e ora di convocazione dell'assemblea dei soci e il relativo ordine del giorno;
- nominare apposite commissioni per finalità specifiche;
- decidere sulle iscrizioni dei soci.
Art. 18 (il presidente)
Il presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione e la rappresenta di fronte alle autorità e a terzi.Dura in carica tre anni.
Convoca e presiede il Consiglio Esecutivo e il Consiglio Direttivo, nelle decisioni prese a maggioranza nel caso si determini una parità di voti, il suo voto è determinante.
Vigila sul regolare svolgimento delle attività istituzionali e sull’applicazione delle fondamentali regole statutarie.
Nomina annualmente i componenti del Comitato Organizzatore del Congresso Nazionale, propone al Consiglio Direttivo l’eventuale costituzione di Commissioni per il raggiungimento delle finalità statutarie.
Propone al Consiglio Direttivo Nazionale all’inizio del suo mandato le seguenti nomine; Segretario, Tesoriere, Vice Presidente, Responsabile del sito e Responsabile Attività Formative In caso d’impedimento o d’assenza è sostituito dal Vice-presidente.
Il presidente, nell'ambito dei propri poteri, può nominare procuratori per singoli atti o singole categorie di atti.
Art. 19 (il vice-presidente)
Il Vicepresidente : è nominato dal Presidente.In caso di dimissioni o impedimento sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni.
Art. 20 (il past-president)
Il Presidente, alla cessazione della carica, assume quella di Past President per i tre anni successivi e non oltre.Partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 21 (il segretario)
Il segretario è nominato dal Presidente fra i soci dell’Associazione.Affianca il Presidente nel disbrigo delle necessità ordinarie e straordinarie dell'associazione.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, tiene aggiornato l'elenco dei soci, cura lo svolgimento delle assemblee e delle sedute del consiglio direttivo e ne redige i verbali, attua i collegamenti tra Presidente e consiglieri.
Art. 22 (il tesoriere)
Il tesoriere è nominato dal Presidente.Provvede alla riscossione delle entrate ed all’erogazione delle spese, su disposizione del Presidente.
Cura l'amministrazione finanziaria, riscuote le quote sociali, prepara i rendiconti economici e finanziari preventivi e consuntivi.
Art. 23 (i revisori dei conti)
Nei casi previsti dalla legge, sono nominati dall'assemblea in numero di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti e durano in carica tre anni.Essi partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma non di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei libri e registri, dando parere sui rendiconti consuntivi e preventivi.
Art. 24 (consiglio esecutivo)
Consiglio esecutivo : composto da “Presidente, Vice Presidente, Past-President,Segretario, Tesoriere, Responsabile del Sito, Responsabile Attività Formative.E’ l’organo esecutivo dell’associazione.
Si riunisce di norma ogni due mesi.
Le sue funzioni sono quelle di supportare il Presidente nelle sue funzioni istituzionali, predispone gli atti per le decisioni deliberative del Consiglio Direttivo Nazionale ed esamina e approva progetti valutandone la loro fattibilità e coerenza con le finalità dell’Associazione.
Il Consiglio Esecutivo può avvalersi della collaborazione di esperti o convocare, qualora se ne ravveda la necessità, membri del Consiglio Direttivo Nazionale agli incontri prefissati.
Il Consiglio Esecutivo inoltre esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.
Art. 25 (scioglimento dell'associazione)
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in regola con le quote associative.In caso di scioglimento, la destinazione del patrimonio sociale sarà stabilita dall’assemblea, con l’osservanza dei limiti previsti dall’articolo del presente statuto.
Art. 26 (norme transitorie)
I soci fondatori dell’ ANÌMO, costituiscono nel corso della Riunione Costitutiva del 4/05/2005 il Consiglio Direttivo Provvisorio, nominando al proprio interno Presidente, Segretario e Tesoriere.Il consiglio Provvisorio resterà in carica per il tempo necessario a predisporre le elezioni del Consiglio Direttivo entro la prossima giornata di formazione del 2006.
Art. 27
L’ ANÌMO si impegna a mantenere un rapporto diretto e continuativo con la FADOI, pur essendo aperta alla collaborazione intersocietaria con strutture affini, al fine di perseguire comuni obiettivi nell’ottica della costruzione di team di lavoro multiprofessionali sulle tematiche della Medicina Interna.Art. 28
Il presente statuto può essere modificato con atto notarile, su proposta del consiglio Direttivo e con l’approvazione dell’assemblea dei soci convocata con le modalità e la maggioranza di cui all’art. 10.Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, perché applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia.








